Borse di incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria

Borse di incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria

Il contenuto di questa pagina è consultabile sul Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per l’incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria.

Si tratta di borse destinate agli studenti immatricolati, nell’anno di riferimento, al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • appartengono ad un nucleo familiare con Attestazione ISEE per prestazioni universitarie fino a 23mila€ e con ISPE non superiore a 50mila€
  • abbiano autorizzato l’acquisizione dei dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale

Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e rifugiati politici attestati. Possono partecipare, inoltre, studenti portatori di handicap, con certificato di invalidità pari o superiore al 66%. Quest’ultima categoria, può usufruire del beneficio per 9 semestri a fronte dei 6 di norma previsti. Sono ESCLUSI gli studenti che siano in possesso di un altro titolo di laurea. I vincitori di borsa sono esonerati dal pagamento delle tasse per l’anno per cui si risulta vincitori.

L’importo verrà scritto nel bando appena sarà pubblicato. Segui le nostre pagine!

N.B. la borsa di studio per incentivazione alla frequenza NON è cumulabile con altre borse di studio (Adisu), eccetto il contributo ERASMUS.

Domanda di Partecipazione

  • Deve essere inoltrata al Rettore entro il 45° giorno dalla pubblicazione del bando. Il modulo di candidatura, richiederà le seguenti informazioni: residenza e se presente la condizione di fuorisede (per alloggio Adisu o contratto di locazione), il numero di componenti del nucleo familiare (richiedente incluso), specificando il numero di studenti presenti in esso, e condizione economica.
  • Deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE online presso il sito di ateneo; successivamente il candidato dovrà fornire in forma cartacea entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, (pena la decadenza del beneficio) il certificato di invalidità se presente, DSU dell’atto in cui si dichiara di non usufruire  di altre borse di studio, eventuale contratto di locazione o dichiarazione dell’Adisu di fruizione del posto alloggio.
  • Gli studenti stranieri sono tenuti a presentare la documentazione fornita dai consolati.

In mancanza di qualsiasi documento tra quelli richiesti implicano l’esclusione dal bando di concorso.

La graduatoria verrà formulata per reddito, in caso di parità sarà per merito (voto di diploma), a ulteriore parità sarà per residenza (distanza dall’Ateneo). In caso di parità tra tutti i precedenti criteri sarà privilegiato il candidato con il maggior numero di studenti nel proprio nucleo familiare. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presentazione delle domande, il Rettore emanerà le graduatorie che saranno visionabili sul sito di Ateneo, ed entro i 10 giorni successivi sarà possibile presentare i ricorsi.

Per usufruire della borsa in anni successivi al primo è necessario richiedere la conferma del beneficio entro il 5 novembre di ogni anno. La mancata conferma del beneficio per il secondo anno di corso non dà diritto alla conferma per tutti gli anni successivi.

I requisiti di merito per la conferma della borsa per gli anni successivi sono il raggiungimento di 25 crediti per il passaggio al secondo anno e di 80 crediti per il passaggio al terzo. In caso di necessità sarà possibile colmare il numero di crediti necessario con l’aggiunta di 5 crediti bonus, se utilizzati per la prima volta per il passaggio al secondo anno, e 12 crediti bonus se utilizzati per il passaggio al terzo anno di corso. I punti bonus sono cumulabili, ovvero i punti non utilizzati nell’anno di riferimento, sono utilizzabili per l’anno successivo.

Erogazione delle Borse

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione al momento del conseguimento della borsa o della sua conferma.

Revoca delle Borse

È prevista la revoca del contributo nel caso in cui:

  • gli studenti iscritti al primo anno non abbiano conseguito entro il 30 novembre dell’anno successivo all’iscrizione almeno 20 CFU.  
  • il beneficiario rinunci a continuare gli studi.
  • il beneficiario effettui il trasferimento ad un’altra sede universitaria.
  • il beneficiario effettui il passaggio di corso ad un altro corso di studi in un dipartimento diverso da quello di provenienza.